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TERRA E ROCCE DA SCAVO
TERRA E ROCCE DA SCAVO
13/06/2017 Decreto del Presidente della Repubblica n. 120
Regolamento per la gestione delle Terre e rocce da scavo e abrogazione di tutte le precedenti normative in materia.
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg
13/06/2017 Decreto del Presidente della Repubblica n. 120
Regolamento per la gestione delle Terre e rocce da scavo e abrogazione di tutte le precedenti normative in materia.
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg
TERRA E ROCCE, I NOSTRI SERVIZI
“Metodiche analitiche accreditate” in assolvimento degli adempimenti di legge.
1) Gestione dei materiali da scavo cantieri esclusi dal regime D.M. 161/12
Con la conversione in legge, operata dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), a far data dal 21 agosto 2013 sono in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei materiali da scavo che non provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (per i quali invece continua a valere quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n. 161). In particolare l’articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del citato decreto legge definisce gli adempimenti per la gestione dei materiali da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti.
Essi prevedono l’utilizzo dei citati materiali come sottoprodotti se il produttore dimostra:
-
che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
-
che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
-
che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
-
che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
In tal senso il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale é destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.
Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
La dichiarazione del proponente deve contenere le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle citate condizioni ai fini della gestione dei materiali da scavo nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti.
In relazione alla dichiarazione che il proponente o il produttore rende all’Agenzia regionale per la protezione ambientale, l’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000 prevede che le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
In tal senso diverse Arpa italiane hanno predisposto un modello di atto di notorietà, con l’intento di fornire uno strumento utile ai soggetti interessati per la redazione delle dichiarazioni e al tempo stesso rendere più efficace la gestione da parte dell’Agenzia della documentazione trasmessa.
Trattandosi di una attestazione del rispetto delle condizioni previste la Dichiarazione trasmessa non prevede espressione di parere da parte delle stesse Arpa, ma sulla base dell’art. 71 c. 7 del DPR 445/2000 le Arpa sono tenute ad effettuare “… idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni …“.
Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 71 c. 3 del DPR 445/2000, "Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito“.
Pertanto in mancanza di regolarizzazione o completamento della dichiarazione i materiali da scavo devono essere gestiti nell’ambito della disciplina dei rifiuti.