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Immagine del redattoreEgidio Marisca

Acque Reflue “Obblighi e Responsabilità della Stazione Appaltante”

Indicazioni di Ordinamento Giuridico e giurisprudenziali

Premesso che il Decreto del Ministero della Salute (di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare), emanato il 14 giugno 2017, nell’allegato II titolato “Specifiche per l’analisi dei parametri”, dispone che le Analisi di Laboratorio sulle acque siano effettuate da Laboratori accreditati da ACCREDIA (unico Ente di accreditamento nazionale).

Rimane obbligo e responsabilità del committente (stazione appaltante) verificare che l’affidatario sia in possesso del summenzionato requisito di accreditamento.



Approfondimento giurisprudenziale

“Vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale: “l’affidamento in appalto” di servizi di conduzione e gestione degli impianti di depurazione degli scarichi urbani e/o industriali, così come l’affidamento di servizi in genere, ove regolarmente conferiti, alla luce delle comprovate capacità tecnico-economiche dell’affidatario, sebbene ponga unicamente a carico di quest’ultimo l’addebito di violazioni e sanzioni amministrative derivanti dal superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, comunque non solleva l’Ente committente da eventuali responsabilità per “Dolo, Culpa in vigilando, Culpa in eligendo, e responsabilità per radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti o sopravvenuta inadeguatezza degli stessi e contestuale omissione d’intervento.

(Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14441 del 22/06/2006; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17697 del 29/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 09/11/1978).


Considerazioni e suggerimenti

Da quanto fin qui esposto si suppone che spetta alla stazione appaltante assicurarsi a) che l’affidatario del servizio sia in possesso dei requisiti e delle comprovate capacità tecnico-economiche necessarie all’espletamento delle opere e/o dei servizi oggetto d’appalto, per non rischiare d’incorrere nella cd.”Culpa in eligendo”, come pure b) rimane compito del committente vigilare sul corretto espletamento del servizio e/o delle opere affidate a terzi, per non rischiare d’incorrere nella cd. “Culpa in vigilando”, in quanto l’esercizio del controllo sul delegato è assunto come condizione per l’esonero del delegante da responsabilità, risultando in tal modo vanificata la funzione della delega,(Cassaz. 29.03.1996; Cassaz. Pen. 27.04.1999).

Pertanto, appare logico sostenere che laddove l’oggetto d’appalto contempli la conduzione e/o gestione di impianti di depurazione, soggetti a specifiche normative di legge volte a prevenire fenomeni di inquinamento ambientale, va da sé che le analisi chimiche-fisiche e biologiche, oggetto delle attività di controllo ed essenziale elemento di prova del corretto funzionamento degli impianti, non possano essere demandate all’Appaltatore ma debbano considerarsi fondamentale elemento di controllo da parte del Committente, quale condizione per l’esonero dello stesso da responsabilità.

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