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Circolare di Studio n. 2 del 21 gennaio 2021

Credito d’imposta per la sanificazione e credito d’imposta

per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Ricordiamo che tra le misure di sostegno a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto due specifici crediti d’imposta relativi:

  • alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

  • all’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le pre­scrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Provvediamo a fornire un aggiornamento su tali misure di sostegno, e ricordiamo che nelle circolari di Studio n. 33/2020 e n. 38/2020 sono già state fornite indicazioni ed istruzioni operative.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) è stato rifinanziato e conseguentemente è stato aumentato l’importo messo a disposizione delle aziende che a suo tempo hanno presentato richiesta.

Il credito teorico è pari al 60% delle spese, subordinato però al limite dei fondi disponibili, per cui la percentuale effettiva spettante era stata rideterminata nella misura del 15,64% del credito richiesto.

Con il citato rifinanziamento la nuova percentuale è ora incrementata al 47,1617%.

Si precisa che tale percentuale va applicata al valore del credito richiesto.

Si riporta il seguente conteggio a titolo esemplificativo:

  • Spese sostenute € 10.000,00

  • Credito richiesto € 6.000,00 (pari al 60%)

  • Credito utilizzabile € 2.829,70 (pari al 47,1617% del credito richiesto).

Precisiamo che l’ammontare del credito d’imposta è consultabile anche sul proprio cassetto fiscale; in calce alla presente Circolare riportiamo la procedura da seguire all’interno della propria area riservata.

Ricordiamo inoltre che il credito spetta solo se le spese sono state effettivamente sostenute. 

Ai fini del relativo utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” mentre nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

In alternativa, i beneficiari possono procedere anche alla cessione del credito a terzi entro il 31/12/2021.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ricordiamo in primo luogo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è rivolto ai seguenti beneficiari:

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);

alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati;

esercenti quindi le attività ammissibili, come specificatamente individuate dai provvedimenti legislativi.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di spesa pari a 80.000,00 euro. Pertanto, la misura massima del credito può essere di 48.000,00 euro.

I recenti interventi di modifica di tale agevolazione hanno inciso sui termini di presentazione dell’istanza e di utilizzo del credito. E’ ora previsto che:

  • la Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro deve essere inviata fino al 31 maggio 2021(in precedenza il termine era fissato al 30 novembre 2021);

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (solo dopo il corretto invio della comunicazione di cui al punto precedente) tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021). Entro lo stesso termine del 30 giugno 2021 i beneficiari del credito possono optare anche per la cessione a terzi.

Fonte > CMSM - COMMERCIALISTI

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